Partire dall’autorizzazione, non dalle promesse
L’attività di investigazione privata è soggetta a licenza dell’autorità prefettizia ai sensi dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il decreto ministeriale 1 dicembre 2010, n. 269 disciplina inoltre requisiti professionali, organizzazione e tipologie dei servizi.
Prima di affidare un incarico è quindi ragionevole chiedere chi sia il titolare della licenza e se l’attività proposta rientri nel suo ambito. Un sito curato o un profilo social non sostituiscono questa verifica.
Trasformare il problema in una domanda verificabile
Un investigatore serio non dovrebbe limitarsi ad assecondare un sospetto. Il primo colloquio serve a distinguere fatti osservati, informazioni riferite e ipotesi, per comprendere quale circostanza possa essere accertata e quale decisione dovrà essere presa sulla base dei risultati.
Formule come «voglio sapere tutto» rendono l’incarico poco chiaro. È preferibile indicare l’episodio, il periodo, i luoghi e la finalità dell’accertamento, evitando di raccogliere autonomamente password, messaggi o dati ottenuti entrando negli account di altre persone.
Che cosa deve chiarire l’incarico
Quando l’attività è finalizzata a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, le regole deontologiche pubblicate dal Garante prevedono uno specifico incarico scritto. L’atto deve delimitare il diritto da tutelare, gli elementi di fatto rilevanti e un termine ragionevole per la conclusione dell’attività.
Nel documento e nel confronto preliminare è utile chiarire almeno:
- chi conferisce l’incarico e chi lo eseguirà;
- quale fatto deve essere verificato e per quale finalità;
- quali attività sono comprese e quali restano escluse;
- durata iniziale, condizioni per un’eventuale estensione e modalità degli aggiornamenti;
- forma della relazione e degli eventuali allegati finali;
- modalità di trattamento, consegna e conservazione dei dati raccolti.
Preventivo: confrontare il perimetro, non soltanto il prezzo
Due cifre non sono confrontabili se descrivono attività diverse. Il preventivo dovrebbe rendere comprensibili ore o giornate previste, numero di operatori, trasferte, spese, imposte, eventuali servizi documentali e condizioni per autorizzare costi ulteriori.
Un prezzo particolarmente basso può nascondere un perimetro insufficiente; una cifra elevata non garantisce invece il risultato. L’esito di un’indagine non può essere promesso in anticipo: l’attività può confermare un fatto, smentire un sospetto o non produrre riscontri sufficienti.
Privacy e metodi: domande concrete da fare
Le regole deontologiche richiedono pertinenza, liceità e proporzione rispetto all’incarico. È utile chiedere come saranno selezionate le informazioni, chi potrà accedervi, come verranno comunicati gli aggiornamenti e cosa accadrà ai dati al termine dell’attività.
Promesse di accesso a chat, account, localizzazioni o banche dati riservate senza una chiara base giuridica sono un segnale da non ignorare. Anche il ricorso a collaboratori deve essere trasparente e coerente con il mandato ricevuto.
Una lista rapida prima di decidere
- Identità verificabile: denominazione, sede, titolare e recapiti coerenti.
- Licenza: indicazione dell’autorizzazione prefettizia pertinente all’attività.
- Obiettivo scritto: un fatto preciso da verificare, non una ricerca indiscriminata.
- Preventivo leggibile: attività, durata, operatori, trasferte e condizioni economiche.
- Metodi spiegabili: nessuna promessa basata su accessi illeciti o scorciatoie non documentabili.
- Restituzione: accordo su aggiornamenti, relazione finale e gestione del materiale.
Scegliere a Napoli e in Campania
La vicinanza può facilitare il colloquio, ma non basta da sola. Per un incarico a Napoli o in un’altra provincia campana occorre verificare disponibilità effettiva, conoscenza dei luoghi, trasferte e tempi necessari. La copertura di un territorio non implica automaticamente la presenza di una sede locale.
SMI Group riceve su appuntamento nella sede dichiarata di Via Lepanto 83 a Napoli. Il primo contatto serve a comprendere l’esigenza senza richiedere subito l’invio di documenti o informazioni intime.
Fonti istituzionali
- Normattiva — Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- Gazzetta Ufficiale — Decreto del Ministero dell’interno 1 dicembre 2010, n. 269.
- Prefettura di Napoli — Istituti di investigazione privata e requisiti per la licenza.
- Garante per la protezione dei dati personali — Regole deontologiche per investigazioni difensive e tutela di un diritto.
- Garante per la protezione dei dati personali — Provvedimento del 17 aprile 2026.
Fonti consultate e contenuto aggiornato il 26 ottobre 2026.
